CONTENUTO, FORMA E
MODALITA' DELL'INFORMAZIONE
SULL'ATTIVITA' PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO E
SULLO STUDIO LEGALE DEL PROFESSIONISTA
LEGGE
PROFESSIONALE FORENSE
(LEGGE 31.12.2012 N.247 - NUOVA DISCIPLINA
DELL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE FORENSE)
Art. 10 - INFORMAZIONI
SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
1. È consentita all'avvocato la pubblicità
informativa sulla propria attività professionale,
sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle
eventuali specializzazioni e titoli scientifici e
professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse
pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico,
debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono
essere comparative con altri professionisti, equivoche,
ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare
riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione
professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo
costituisce illecito disciplinare.
CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
(approvato dal Consiglio
nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16
ottobre 2014)
VERSIONE AGGIORNATA AL 12.06.2018
Art. 17 – INFORMAZIONI SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE
1. È consentita all’avvocato, a tutela
dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla
propria attività professionale, sull’organizzazione e
struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e
titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque
mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti,
veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non
denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare
riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione
professionale.
Art. 35 – DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE
1. L’avvocato che dà informazioni sulla
propria attività professionale, quali che siano i mezzi
utilizzati per rendere le stesse,deve rispettare i doveri
di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e
riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura
e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con
altri professionisti né equivoche, ingannevoli,
denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a
titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività
professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso
indicare il titolo professionale, la denominazione dello
studio e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di
professore solo se sia o sia stato docente universitario
di materie giuridiche; specificando in ogni caso la
qualifica e la materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare
esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante
avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al
patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di
professionisti e di terzi non organicamente o direttamente
collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome
di professionista defunto, che abbia fatto parte dello
studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia
espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero
non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve
indicare il nominativo dei propri clienti o parti
assistite, ancorché questi vi consentano
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono
comunque rispettare i principi di dignità e decoro della
professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi
comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura.
Art. 18 –
DOVERI NEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel
rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il
consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse
di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione
notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare
l’anonimato dei minori.
Art. 57 – RAPPORTI CON ORGANI DI
INFORMAZIONE E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
1.
L’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte
assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in
ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie
coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri
clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità
professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare
conferenze stampa.
2. L’avvocato deve in ogni caso assicurare l’anonimato dei
minori.
3. La violazione de ldivieto di cui al comma 1 e del dovere
di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale da due a sei mesi.
NORME E REGOLE PREVIGENTI
CODICE DI DEONTOLOGIA
(Approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile
1997, con le
modifiche introdotte
il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio
2006, il 14 dicembre
2006 e il 27 giugno 2008)
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività
professionale.
Il contenuto e la forma
dell’informazione devono essere coerenti con la finalità
della tutela dell’affidamento
della
collettività e rispondere a criteri di trasparenza e
veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal
competente Consiglio dell’Ordine.
Quanto al contenuto,
l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza
e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto
professionale.
L’avvocato non può
rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché
questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle
modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il
decoro della professione.
In ogni caso,
l’informazione non deve assumere i connotati della
pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
I. Sono consentite, a
fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione
di seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti alla
professione forense da parte di avvocati o di società o di
associazioni di avvocati.
II. E’ consentita
l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia
fatto parte dello studio, purché il professionista a
suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto
per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei
suoi eredi