IL
COMMENTO
(di
Massimo Carrattieri)
Il giorno 18 gennaio
2002, presso la Sala Armi di Palazzo Malvezzi, sede
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Bologna, si
è tenuta la conferenza pubblica sul tema "Competenza
penale del Giudice di Pace".
La conferenza è stata
organizzata dalla sezione bolognese dell'Associazione Italiana
Giovani Avvocati, in collaborazione con le sezioni A.I.G.A. di
Modena e di Reggio Emilia, con l'Associazione Nazionale dei
Giudici di Pace e con il patrocinio della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Bologna.
Il tema dell'incontro
è stata la disciplina introdotta dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n.
274, che ha introdotto nel nostro ordinamento la giurisdizione penale
del Giudice di Pace in ordine ad alcuni reati e ha ritagliato tale
competenza nell'ambito di un procedimento ricco d'innovazioni.
L'iniziativa si è
rivelata particolarmente tempestiva, poiché la legge istitutiva
della competenza penale del Giudice di Pace è entrata in vigore
il 2 gennaio 2002.
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(Alcuni
relatori : Dott.Giangiacomo - Prof.Orlandi - Avv.Petroncini -
Prof.Zunarelli)
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Il programma prevedeva
l'intervento di relatori prestigiosi, appartenenti al mondo degli
studiosi e degli operatori del diritto:
il Prof. Avv. Filippo Sgubbi,
ordinario di diritto penale all'Università di Bologna;
il Prof. Renzo Orlandi,
ordinario di procedura penale all'Università di Ferrara;
il Dott. Bruno Giangiacomo,
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Bologna;
l'Avv. Lucio Strazziari,
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
l'Avv. Mario Luigi Cocco,
Coordinatore dell'Ufficio del Giudici di Pace di Bologna;
l'Avv. Francesco Cersosimo,
membro della Giunta Esecutiva dell'Associazione Nazionale Giudici
di Pace;
l'Avv. Paolo Trombetti,
consigliere della Giunta Esecutiva dell'Unione Camere Penali
Italiane.
Dopo i saluti e i ringraziamenti
portati dal Prof. Stefano Zunarelli, Preside
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di
Bologna, e dall'Avv. Antonio Petroncini,
Presidente A.I.G.A., sezione di Bologna, sono iniziati gli
interventi
Il Dott.
Giangiacomo ha delineato anzitutto il profilo ordinamentale
del Giudice di Pace, sottolineando le differenze tra la sua
configurazione originaria, delineata nella legge istitutiva del 1991, e
quella attuale, derivata dalle modifiche apportate nella legge del
1998.
Egli ha poi effettuato una
panoramica sulle principali caratteristiche del giudizio penale avanti
al Giudice di Pace, soffermandosi in particolar modo sulle funzioni di
giudice per le indagini preliminari.
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(Una veduta
d'insieme del pubblico)
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Il Prof. Sgubbi
ha sottolineato l'organicità della legge istitutiva, che ha
ricompreso il diritto sostanziale, il diritto processuale e il
sistema sanzionatorio.
Il professore ha quindi
indirizzato il proprio esame a due degli istituti più
innovativi, le definizioni alternative del procedimento previste
dagli art. 34 e 35 del decreto legislativo.
Riguardo all'ipotesi di
esclusione della procedibilità nei casi di particolare
tenuità,
definita come il vero "snodo" dell'auspicata deflazione
processuale, il Prof. Sgubbi non ha mancato di sottolineare sia
le problematiche sottese alla genericità dei parametri indicati
dal legislatore sia i possibili profili di incostituzionalità
della norma in relazione all'art. 112 della Costituzione.
Esaminando poi l'ipotesi di
estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, il
professore ha evidenziato come questa traduca quell'impostazione
privatistica del diritto penale che la legge istitutiva ha
introdotto nel nostro ordinamento.
Il Prof. Orlandi
ha evidenziato il nuovo concetto di giustizia introdotto con la
competenza penale del Giudice di Pace, nel quale prevalgono la
funzione conciliativa e la centralità della persona offesa.
Lo studioso ha quindi affrontato
gli aspetti più rilevanti connessi alla innovativa ipotesi del
ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa dal
reato, disciplinato dall'art. 21 della legge istitutiva.
L'Avv. Strazziari,
dopo aver ringraziato l'A.I.G.A. per l'utile iniziativa, ha
sottolineato alcune incongruenze e difficoltà interpretative
disseminate qua e là dal legislatore, soffermandosi in
particolar modo sulle norme transitorie.
Il Dott. Cocco
ha voluto ricordare la peculiarità del Giudice di Pace,
magistrato da sempre vicino alla gente, e ha poi riconosciuto il
contributo nella creazione della giurisprudenza che sarà fornito
dagli operatori della polizia giudiziaria e dagli avvocati,
augurando a tutti buon lavoro.
Il Dott.
Cersosimo ha voluto ricordare il faticoso cammino dell'entrata
in vigore del decreto legislativo, più volte rinviata,
polemizzando con il "partito" del differimento a oltranza, che avrebbe
ingiustamente dubitato della professionalità dei Giudici di
Pace.
Egli ha quindi
sottolineato la funzione di sperimentazione affidata dal legislatore ai
Giudici di Pace, chiamati ad applicare novità di rilievo, quale
ad esempio l'abolizione della sospensione condizionale della pena.
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(Alcuni
organizzatori : Avv.Dati - Avv.Pettazzoni Avv.Fiorin)
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L'Avv. Trombetti,
richiamandosi alla polemica avanzata dal Dott. Cersosimo, ha
precisato che le perplessità avanzate da parte della categoria
forense in ordine all'entrata in vigore della nuova legge non
riguardavano la professionalità dei Giudici di pace, ma la
complessità della disciplina e la mancanza delle necessarie
strutture.
L'Avv. Trombetti ha quindi
voluto ricordare la funzione di terzietà del giudice, e dopo
aver ricordato alcune problematiche introdotte con la nuova
disciplina, ha auspicato una leale collaborazione tra avvocati e
giudici.
Terminati gli interventi, si
è
dato spazio al dibattito che ha visto la partecipazione attiva
del numeroso pubblico accorso.
La consapevolezza di tutti i
presenti, al termine di una proficua giornata di confronto, è
quella di una nuova sfida che attende gli operatori del diritto.
Avv. Massimo Carrattieri
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(Fotografie di
Gabriele Bartoletti)