IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO CIVILE E AMMINISTRATIVO

(TABELLE IN CORSO DI AGGIORNAMENTO SECONDO LE ULTIME NORMATIVE INTEVENUTE)


Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto per ciascun grado di giudizio sia nel processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione) e sia nel processo amministrativo.



Sono esenti dal pagamento del contributo unificato:

  • i processi già esenti (secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore) dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura

  • il processo di rettificazione di stato civile

  • il processo in materia tavolare

  • il processo esecutivo per consegna e rilascio (di cui all'art.3 Legge 89/2001)

  • il processo (anche esecutivo, di opposizione e cautelare) in materia di assegni per il mantenimento della prole e quello riguardante la stessa

  • i processi di cui al libro IV titolo II capi I, II, III, IV, V del codice di procedura civile, relativi a:

  • separazione personale dei coniugi;

  • interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno;

  • disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;

  • disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;

  • rapporti patrimoniali tra i coniugi.

  • procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto)

  • il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500,00 (non più dal giorno 01.01.2010)

  • il processo cautelare attivato in corso di causa (non più dal giorno 01.01.2010)

  • il processo di regolamento di competenza (non più dal giorno 01.01.2010)

  • il processo di regolamento di giurisdizione (non più dal giorno 01.01.2010)

  • l'azione civile nel processo penale quando è limitata a richiedere la sola condanna generica del responsabile



La ragione della esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto giudiziario introduttivo.


Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti di :

  • della pubblica amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico

  • della parte ammessa al gratuito patrocinio

  • della parte obbligata al risarcimento del danno (nei casi di cui all'art.12 comma 2: cioè dell'azione civile svolta dal danneggiato nel processo penale contro il reo)


Chi è tenuto al pagamento del contributo?

Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.115/2002 il contributo unificato deve essere contestualmente pagato :

  • dalla parte che per prima si costituisce in giudizio

  • dalla parte che deposita il ricorso introduttivo,

  • dalla parte che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati (nei processi esecutivi di espropriazione forzata)


Come viene individuato l'ammontare del contributo unificato da versare ?

L'ammontare del contributo unificato vienne individuato dal valore della causa / procedura attivata.

Il valore del processo è determinato secondo le regole del codice di procedura civile e risulta dalla sommatoria delle domande esposte nelle conclusioni del primo atto introduttivo senza tenere conto degli interessi (di legge o moratori) richiesti

Il valore della causa e l'ammontare del contributo unificato che si dovrà versare all'erario deve risultare da apposita dichiarazione contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

La parte che richieda la prenotazione a debito del contributo unificato deve ugualmente dichiararlo con apposita annotazione contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo.


Cosa succede in caso di modifiche del valore della domanda giudiziale e/o di introduzione di domande giudiziali nuove da parte delle altre parti in causa ?

La parte che :

  • modifica la propria domanda giudiziale

  • propone domanda riconvenzionale

  • formula chiamata in causa

  • svolge intervento autonomo

al quale consegue l'aumento del valore della causa è tenuta a darne espressa dichiarazione nelle proprie conclusioni e ad integrare il contributo unificato già versato.


Esistono controlli in merito?

Ovviamente sia la dichiarazione resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo sia l'ammontare del contributo unificato effettivamente versato sono controllati dai funzionari dello Stato i quali attivano le procedure di recupero forzoso delle somme dovute all'erario in ipotesi di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato.


L'imposta di bollo è dovuta nel processo penale e nei processi in cui si è versato il contributo unificato?

Ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.115/2002 l'imposta di bollo non si applica :

  • ai provvedimenti del processo penale

  • agli atti ed ai provvedimenti del processo civile (compresa la procedura concorsuale e la volontaria giurisizione) soggetti al contributo unificato

  • agli atti ed ai provvedimenti del processo amministrativo soggetti al contributo unificato

  • alle copie autentiche (comprese quelle esecutive) degli atti e dei provvedimenti purchè richieste dalle parti processuali (NB : sono atti e provvedimenti processuali tutti gli atti processuali inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali)


La disciplina sull'imposta di bollo è invariata :

  • per le istanze e dommande presentarte da terzi sotto qualsiasi forma

  • per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici (compreso il rilascio di certificati) sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi





FACSIMILE DICHIARAZIONE C.U.


NUOVA TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO




TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO


D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)

ARTICOLO 13 DEL T.U. DELLE SPESE DI GIUSTIZIA - D.P.R. N. 115/2002
IMPORTI AGGIORNATI CON LA LEGGE N.122 DEL 30.07.2010
DI “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE
MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE
FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA"
IN G.U. N. 176 DEL 30-07-2010 - SUPPL. ORDINARIO N.174
(ART.48 BIS - COMMA SECONDO)

(In vigore dal 31 luglio 2010 per ciascun grado del giudizio)




PROCESSI :



ESENZIONI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO



1
i processi già esenti dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura :
€ 0,00
2
il processo di rettificazione di stato civile € 0,00
3
il processo in materia tavolare € 0,00
4
il processo esecutivo per consegna e rilascio (di cui all'art.3 Legge 89/2001) € 0,00
5
il processo (anche esecutivo, di opposizione e cautelare)
in materia di assegni per il mantenimento della prole e quello riguardante la stessa
€ 0,00
6
i processi di cui al libro IV titolo II capi I, II, III, IV, V del codice di procedura civile, relativi a :
€ 0,00
7
  • separazione personale dei coniugi e provvedimenti di revisione;
€ 0,00
8
  • interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno;
€ 0,00
9
  • disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
€ 0,00
10
  • disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
€ 0,00
11
  • rapporti patrimoniali tra i coniugi.
€ 0,00
12
i procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89 (Legge Pinto) € 0,00
13
l'azione civile nel processo penale
quando è limitata a richiedere la sola condanna generica del responsabile
€ 0,00
14
Gratuito Patrocinio
€ 0,00
15
Insinuazione tempestiva al passivo del fallimento
€ 0,00
16
Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale
(ad eccezione del ricorso per cassazione dal 01.01.11)
€ 0,00
19
Riassunzione del procedimento interrotto, sospeso, cancellato
€ 0,00
18
Divorzio dei Coniugi o scioglimento del matrimonio
€ 0,00
19
Ordini di protezione contro gli abusi familiari coniugi
€ 0,00
20
Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa
€ 0,00
21
Procedimenti di responsabilità dei magistrati
€ 0,00
22
Procedimenti elettorali
€ 0,00
23
Procedimenti relativi all'affrancazione di fondi enfiteutici
€ 0,00
24
Procedimenti contro il decreto di espulsione dello straniero
€ 0,00
25
Esecuzione delle sentenze ed ordinanze emesse in giudizi di
lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria
€ 0,00
26
Esecuzione delle sentenze o provvedimenti di divorzio, separazione o
per cause di alimenti per figli naturali
€ 0,00
27
Esecuzione in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardante la stessa prole
€ 0,00







PROCESSI CIVILI ORDINARI :



VALORE DELLA CONTROVERSIA

CONTRIBUTO





A

fino ad € 1.100,00


33,00

B

Superiore a € 1.100,00

fino ad € 5.200,00

77,00


il medesimo importo è previsto per :

  • processi di volontaria giurisdizione

  • processi speciali di cui al libro IV titolo II capo VI c.p.c.

  • procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare


C

superiore ad € 5.200,00

fino ad € 26.000,00

187,00


il medesimo importo è previsto per :

  • processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del g.d.p.


D

superiore ad € 26.000,00

fino ad € 52.000,00

374,00


Il medesimo importo è previsto per :

  • processi civili di valore indeterminabile


E

superiore ad € 52.000,00

fino ad € 260.000,00

550,00


il medesimo importo è previsto per :

  • ricorsi proposti davanti ai TAR (tribunali amministrativi regionali) e al Consiglio di Stato


F

superiore ad € 260.000,00

fino ad € 520.000,00

880,00





G

superiore ad € 520.000,00


1.221,00


il medesimo importo è previsto :

  • qualora manchi la dichiarazione di valore della causa





PROCESSI CIVILI PARTICOLARI

CON CONTRIBUTO DIMEZZATO RISPETTO ALLO SCAGLIONE DI RIFERIMENTO

1
Procedimenti Speciali nel libro IV, titolo I cpc (procedimenti sommari)


  • accertamento tecnico preventivo
  • procedimenti di istruzione preventiva
  • procedimento per convalida di sfratto
  • procedimenti cautelari ante causam e in corso di causa
  • procedimenti possessori
  • denuncia di nuova opera e danno temuto
  • procedimenti sommari
  • procedimenti per ingiunzione

2
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

3
giudizio di sfratto per morosità

4
giudizio di sfratto per finita locazione

5
giudizio di intimazione per finita locazione

6
nuovo procedimento sommario 702 bis cpc

7
sequestro giudiziario e conservativo






VALORE DELLA CONTROVERSIA CONTRIBUTO




A
fino ad € 1.100,00 € 16,50
B Superiore a € 1.100,00 fino ad € 5.200,00 € 38,50
C superiore ad € 5.200,00 fino ad € 26.000,00 € 93,50

D

superiore ad € 26.000,00 fino ad € 52.000,00 187,00
E superiore ad € 52.000,00 fino ad € 260.000,00 275,00
F superiore ad € 260.000,00 fino ad € 520.000,00 440,00
G superiore ad € 520.000,00
610,50







PROCEDIMENTI CON PAGAMENTO DI CONTRIBUTO FISSO



1
Procedimenti speciali di cui agli artt.737 - 742 cpc
€ 77,00
2
Procedimenti di reclamo avverso i provvedimenti cautelari emessi in corso di causa
€ 77,00
3
Volontaria giurisdizione
€ 77,00
4
Reclamo
€ 77,00
5
Passaggio nel merito per locazioni
€ 120,00





PROCESSI CIVILI IN CORTE DI CASSAZIONE :



TIPOLOGIA
SOMME DOVUTE
1
Processi ordinari
Contributo unificato a seconda del valore - oltre a
€ 168,00
2
Controversie di lavoro e previdenza
Contributo unificato a seconda del valore - oltre a
€ 168,00





PROCESSI DI ESECUZIONE



1
Processi di esecuzione mobiliare di importo inferiore a € 2.500,00 € 30,00
2
Processi di esecuzione mobiliare di importo superiore a € 2.500,00 € 110,00
3
Altri processi esecutivi (tranne processi esecutivi per consegna e rilascio esenti da contributo)
€ 110,00
4
Processi di esecuzione degli obblighi di fare o non fare
€ 110,00
5
Processi di esecuzione immobiliare: € 220,00





PROCESSI DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE , AGLI ATTI ESECUTIVI, DEI TERZI


1 Opposizione agli atti esecutivi
€ 132,00
2
Opposizione all'esecuzione
contributo secondo scaglione valore
3
Opposizione dei terzi all'esecuzione
contributo secondo scaglione valore





PROCEDURE CONCORSUALI

1
Istanza di fallimento
€ 77,00
2
Procedure fallimentari (per tutta la procedura)
€ 672,00

Insinuazione tempestiva al passivo fallimentare
Esente
4
Insinuazione tardiva al passivo fallimentare
In base al valore del credito per cui si procede
5
opposizione alla sentenza di fallimento
€ 187,00
6
opposizione allo stato passivo (vedi valore credito vantato)
contributo secondo scaglione valore






RICORSI AMMINISTRATIVI :



VALORE DELLA CONTROVERSIA CONTRIBUTO



1
Processi Amministrativi Ordinari
€ 500,00

Ricorsi previsti dall'art. 25 della L. n.241/1990 avverso il diniego di accesso alle informazionidi cui al D.Lgs. 19 agosto 2005, n.195, di attuazione della Dir.2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale € 0,00
3
Ricorsi avverso il silenzio dell’amministrazione, previsti dall’art. 21bis della L. 1034/1971; € 250,00
4
Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall’art. 25, comma 5 della L. 241/1990; € 250,00
5
Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato; € 250,00
6
Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato; € 250,00
7
Ricorsi previsti dall’art. 23-bis, comma 1 della L. 1034/1971
€ 1.000,00
8
Ricorsi previsti da altre disposizioni che richiamano l’art. 23-bis della L. 1034/1971 € 1.000,00
9
Ricorsi previsti dall'art. 23-bis della L.1034/1971 in materia di affidamento di lavori, € 2.000,00
10

Ricorsi previsti dall'art. 23-bis della L.1034/1971 in materia di servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità.

€ 2.000,00







ATTIVITÀ CONCILIATIVE IN SEDE NON CONTENZIOSA


1
di valore inferiore a € 1.033,00
contributo unificato € 33,00 NON dovuta marca diritti € 8,00
2
di valore superiore a € 1.033,00
contributo unificato secondo tabella valore dovuta marca diritti € 8,00






LE ULTIME NOVITA' IN TEMA DI CONTRIBUTO UNIFICATO
AGGIORNAMENTO 25.05.2012


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