I DIRITTI DI COPIA


Per ottenere dalle Cancellerie, dalle Segreterie e dagli Uffici Giudiziari il rilascio di copie - in forma semplice o conforme - dei documenti, degli allegati e degli atti esistenti e/o depositati nelle diverse procedure processuali civili, penali, amministrative e contabili pendenti è previsto il pagamento di una somma che risulta parametrata al numero delle pagine dell'atto e del documento di cui si chiede copia.

Tali "diritti di copia" sono dovuti indipendentemente dall'eventuale versamento all'Erario del contributo unificato.

La fonte normativa di tali diritti di copia è da individuarsi nel D.P.R. n.115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese di Giustizia) e nelle successive modifiche ed integrazioni.

L'adeguamento degli importi richiesti è effettuata per mezzo di circolari ministeriali.




DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 30.05.2002 N.115


Capo II - Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile



Art. 266 (R) - (Raccordo)
1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art.40 si applicano le norme di questo capo.


Art. 267 (L) - (Diritto di copia senza certificazione di conformità)
1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n.6 del presente testo unico.


Art. 268 (L) - (Diritto di copia autentica)
1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n.7 del presente testo unico.


Art. 269 (L) - (Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell’allegato n.8 del presente testo unico.


Art. 270 (L) - (Copia urgente su supporto cartaceo)
1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.


Art. 271 (L) - (Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)
1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.


Art. 272 (L) - (Diritto di copia ai sensi dell’articolo 164 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n.271 e dell’articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368)
1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell’articolo 164, del D.Lgs. 28 luglio 1989, n.271, e dell’articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall’impugnante, il funzionario addetto all’ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell’impugnante e del difensore





VEDI LA TABELLA AGGIORNATA DEI DIRITTI DI COPIA




TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI DIRITTI DI COPIA E COSTI PER ALLEGATI

AGGIORNATA ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE DAG 18.03.2010


Numero di pagine

Copia semplice

senza urgenza

Copia semplice con urgenza


Diritto forfettizzato per copia
conforme

Diritto di certificazione di conformità
per copia
conforme

Totale copia conforme senza urgenza

Totale copia conforme con urgenza

Allegati

1-4

1,32

3,96


1,77

8,85

10,62

31,86

0,88

5-10

2,66

7.98


3,56

8,85

12,41

37,23

1,77

11-20

5,31

15,93


5,31

8,85

14,16

42,48

3,54

21-50

10,64

31,92


8,85

8,85

17,70

53,10

7,09

51-100

21,24

63,72


17,72

8,85

26,57

79,71

14,16

101 e oltre

21,24 +

8,85

ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100

63,72 +

26,55

ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100


17,72 +

10,64

ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 pagine

8,85

26,57 +

10,64

ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 pagine

79,71 +

31,92

ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 pagine

14,16 +

5,90

ogni ulteriori

100 pagine o frazioni di 100 pagine



Il diritto di copia con urgenza si intende entro 2 giorni





Il diritto di copia con urgenza si intende entro 2 giorni



NEI GIUDIZI AVANTI IL GIUDICE DI PACE I DIRITTI SONO RIDOTTI ALLA META'


Diritti di certificato € 3,54

Floppy da 1,44 mb € 4,14

CD € 295,16 per filmati e file audio non riconducibili a supporto cartaceo e che non consentono di calcolare pagine memorizzate





Circolare 18 marzo 2010 Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari Giustizia

Decreto dirigenziale 8 gennaio 2009 Dipartimento Affari Giustizia



PAGINA IN ALLESTIMENTO





 
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