DPR 30-05-2002 n 115 Parte III
PARTE III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Titolo I
Disposizioni generali sul
patrocinio a spese dello Stato nel processo penale,
civile, amministrativo,
contabile e tributario
Capo I
Istituzione
del patrocinio
ART. 74
(L)
(Istituzione del patrocinio)1. È assicurato il patrocinio nel processo
penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato,
condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda
costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente
obbligato per la pena pecuniaria.
2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile,
amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria
giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue
ragioni risultino non manifestamente infondate.
ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilità)1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado
e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure,
derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile,
anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei
processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei
processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di
prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza,
sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore
o da un consulente tecnico.
Capo II
Condizioni per
l'ammissione al patrocinio
ART. 76 (L)
(Condizioni per l'ammissione)1. Può essere ammesso al patrocinio chi
è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta
personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non
superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con
il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla
somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente
della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto
anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della
causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli
interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri
componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)1. I limiti di reddito sono adeguati ogni
due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo III
Istanza per l'ammissione
al patrocinio
ART. 78 (L)
(Istanza per l'ammissione)1. L'interessato che si trova nelle condizioni
indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al
patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di
inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal
difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
ART. 79 (L)
(Contenuto dell'istanza)1. L'istanza
è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità,
contiene:
a) la richiesta di
ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce,
se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia
anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per
l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo
valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate
nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno
precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno,
dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente
comunicazione di variazione. 2.
Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una
certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta
la veridicità di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine
degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono,
sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre
la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di
quanto in essa indicato.
Capo IV
Difensori,
ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
ART. 80 (L)
(Nomina del difensore)1. Chi è ammesso al patrocinio può
nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i
consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha
sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato
davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni
riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei
conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine
del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che
ha emesso il provvedimento impugnato.
ART. 81 (L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)1. L'elenco degli avvocati per il
patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne
fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma
2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio
dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e
condizioni:
a) attitudini ed
esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianità professionale non inferiore a sei anni. 3. L'inserimento nell'elenco è
revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno,
è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari
situati nel territorio di ciascuna Provincia.
ART. 82 (L)
(Onorario e spese del difensore)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore
sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di
pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni
caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe
professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità,
e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura
dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti
assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto
in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso
da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del
merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono
dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla
tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle
parti, compreso il pubblico ministero.
ART. 83 (L)
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato
e del consulente tecnico di parte)1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario
del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati
dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le
norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o
grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione
dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per
il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di
rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in
giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere
anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi
anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio
è intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle
parti, compreso il pubblico ministero.
ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)1.
Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore,
all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte,
è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il
consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal
proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da
quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario è nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare
professionale.
Capo V
Recupero
delle somme da parte dello Stato
ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare
in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente
alla revoca del provvedimento di ammissione.
Capo VI
Norme
finali
ART. 87 (L)
(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a
spese dello Stato è disciplinato dall'articolo 20, della legge
29 marzo 2001, n. 134.
ART. 88 (L)
(Controlli da parte della Guardia di finanza)1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della
Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi
criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli
intermediari finanziari.
ART. 89 (L)
(Norme di attuazione)1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle
disposizioni della parte III del presente testo unico.
Titolo II
Disposizioni
particolari sul patrocinio a spese dello Stato
nel processo penale
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 90 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)1. Il trattamento previsto per il cittadino
italiano è assicurato altresì allo straniero e
all'apolide residente nello Stato.
Capo II
Condizioni per
l'ammissione al patrocinio
ART. 91 (L)
(Esclusione dal patrocinio)1.
L'ammissione al patrocinio è esclusa:
a) per l'indagato,
l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme
per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto;
b) se il richiedente è assistito da più di un difensore;
in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento
in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso
nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui
all'articolo 100.
ART. 92 (L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio
convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito
indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per
ognuno dei familiari conviventi.Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 93 (L)
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)1. L'istanza è presentata
esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a
mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende
il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è
presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato.
2. L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in
udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di
arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di
cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il
direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto
l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale,
la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del
magistrato davanti al quale pende il processo.
ART. 94 (L)
(Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad
accertare la veridicità)1. In caso di impossibilità a produrre la
documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa è
sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione
sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilità a produrre la documentazione
richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di
inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea
è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di
sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero
è custodito in un luogo di cura, la certificazione
dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2,
può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di
presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della
famiglia dell'interessato.
ART. 95 (L)
(Sanzioni)1. La falsità o le
omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle
dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste
dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro
1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue
l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la
condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a
carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione
ART. 96 (L)
(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)1. Nei dieci giorni successivi a
quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza
di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata
in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo
179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al
quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento
impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata
l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al
patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione
sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono
le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è
subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per
ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli
articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni
personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente
svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può
trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione
sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti
dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero
nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione,
deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa
antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le
informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle
condizioni personali e familiari e alle attività economiche
eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere
acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di
finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal
comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
ART. 97 (L)
(Provvedimenti adottabili dal magistrato)1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza
ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato
che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo
difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso
all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel
processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se
l'interessato è presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato è
detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare
ovvero è custodito in un luogo di cura, la notificazione di
copia del decreto è eseguita a norma dell'articolo 156 del
codice di procedura penale.
ART. 98 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi
all'ammissione)1. Copia
dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della
documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al
patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che
procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza
territoriale è situato l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del
reddito attestato dall'interessato, nonché la
compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe
tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi
della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della
posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati
nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso,
l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi
dell'articolo 112.
ART. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)1. Avverso il provvedimento con cui
il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato
può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane
ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al
presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che
ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario che è
parte nel relativo processo.
3. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di
avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci
giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato
e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi,
possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Capo V
Difensori,
investigatori e consulenti tecnici di parte
ART. 100 (L)
(Nomina di un secondo difensore)1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge
7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato
può nominare un secondo difensore per la partecipazione a
distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a
distanza.
ART. 101 (L)
(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio
può nominare, al fine di svolgere attività di
investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato
autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede
il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
ART. 102 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)1.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente
tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale
pende il processo.
ART. 103 (L)
(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di
ufficio)1. Nei casi in cui si deve
procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il
pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona
interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello
Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente
è nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per
l'ammissione a tale beneficio.
ART. 104 (L)
(Compenso dell'investigatore privato)1.
Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al
patrocinio è liquidato dall'autorità giudiziaria, ai
sensi dell'articolo 83 ed è ammessa opposizione ai sensi
dell'articolo 84.
ART. 105 (L)
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)1. Il giudice per le indagini preliminari liquida
il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente
tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale
non è esercitata.
ART. 106 (L)
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al
consulente tecnico di parte)1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla
parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze
tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico,
apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 107 (L)
(Effetti dell'ammissione)1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune
spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono
necessarie per l'esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le
indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli
appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte
relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella
quale si svolge;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione
per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di
parte;
d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte,
nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e
l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e
a investigatori privati autorizzati;
e) l'indennità di custodia;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei
provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
ART. 108 (L)
(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno
nel processo penale)1. Per effetto
dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del
danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo
107 ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa,
sono prenotati a debito:
a) il contributo
unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e
b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
ART. 109 (L)
(Decorrenza degli effetti)1. Gli
effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata
o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui
interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare
l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)1. Se si tratta di reato punibile a querela della
persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di
assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perché il fatto
non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se
condanna il querelante al pagamento delle spese in favore
dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il
magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del
danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal
difetto di imputabilità e condanna la parte civile non ammessa
al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore
dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di
risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non
ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte
civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello
Stato.
ART. 111 (L)
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate
nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al
patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d) e comma 2.
Capo VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
ART. 112 (L)
(Revoca del decreto di ammissione)1. Il
magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :
a) se, nei termini
previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non
provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma
1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura
tale da escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata
prodotta la certificazione dell'autorità consolare;
d) su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni
momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del
processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta,
delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92. 2. Il magistrato può disporre
la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste
ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere è il magistrato che procede al
momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la
comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione,
il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto è comunicata all'interessato con le
modalità indicate nell'articolo 97.
ART. 113 (L)
(Ricorso avverso il decreto di revoca) 1.
Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente
dall'ufficio finanziario, l'interessato può proporre ricorso per
cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia
avuta ai sensi dell'articolo 97.
ART. 114 (L)
(Effetti della revoca)1.
La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere
a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto,
rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la
comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in
cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del
giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94,
comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto
di ammissione ha efficacia retroattiva.
Titolo III
Estensione, a
limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato
prevista per il processo penale
ART. 115 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona
ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di
persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato
nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed
è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
ART. 116 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)1. L'onorario e le spese spettanti
al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e
con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di
aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti
professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la
persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene
l'ammissione al patrocinio.
ART. 117 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di
persona irreperibile)1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di
ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del
condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e
con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di
chi si è reso successivamente reperibile.
ART. 118 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del
minore)1.
L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste
dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento,
l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualità, di
presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79,
comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede
all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma
2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti
del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta
il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al
beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della
documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti
finanziari.
Titolo IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese
dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)1. Il trattamento previsto per il cittadino
italiano è assicurato, altresì, allo straniero
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del
sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e
all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono
scopi di lucro e non esercitano attività economica.
ART. 120 (L)
(Ambito di applicabilità)1. La
parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi
dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di
risarcimento del danno nel processo penale.
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 121 (L)
(Esclusione dal patrocinio)1.
L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessione di
crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione
appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.
Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 122 (L)
(Contenuto integrativo dell'istanza)1.
L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni
in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza
della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione
delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
ART. 123 (L)
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione
necessaria
ad accertare la veridicità)1.
Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità,
della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3,
può essere concesso un termine non superiore a due mesi.
ART. 124 (L)
(Organo competente a ricevere l'istanza)1. L'istanza è presentata esclusivamente
dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata,
al consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui
ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il
processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato
competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione,
il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni
giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio
dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il
magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
ART. 125 (L)
(Sanzioni)1.
Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio,
formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di
certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento
delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La
pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il
mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la
revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del
responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque,
al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1,
lettera d).
Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
ART. 126 (L)
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli
avvocati)1. Nei
dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o
è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine
degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette
l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla
stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista,
ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio
è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far
valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o
respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa
all'interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile
l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente
per il giudizio, che decide con decreto.
ART. 127 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi
all'ammissione al patrocinio)1. Copia dell'atto con il quale il consiglio
dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie
l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni,
indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare
del reddito attestato dall'interessato, nonchè la
compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe
tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi
della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della
posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di
prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario
richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla
Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di
cui all'articolo 125.
4. La effettività e la permanenza delle condizioni previste per
l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo
all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità
giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della
Guardia di finanza.
Capo V
Difensori e
consulenti tecnici di parte
ART. 128 (L)
(Obbligo a carico del difensore)1. Il
difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di
estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo
309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha
rilevanza disciplinare.
ART. 129 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)1.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente
tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.
ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del
consulente tecnico di parte)1. Gli
importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al
consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.
Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e
relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono
prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo
unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del
Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo
contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio
nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a)
e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia. 3. Gli
onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del
magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di
transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla
parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla
stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca
dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di
notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato
nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del
bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati,
agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le
trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede
in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a
notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato,
nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da
parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei
provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la
distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. 5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi
dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le
spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e
gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
1. Nel caso di compensazione delle
spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al
patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a
debito per la metà o per la quota di compensazione ed è
pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero
dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la
registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla
legge.
ART. 133 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)1. Il
provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al
patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte
ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo
133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo
la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le
spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di
rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e
anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha
conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia
all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata
per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore
conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti
sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a
debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al
patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o
l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è
obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di
procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti
nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento
delle spese prenotate a debito.
ART. 135 (L)
(Norme particolari per alcuni processi)1. Le spese relative ai processi di dichiarazione
di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei
soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e
nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari,
hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del
codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo
dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore
giudiziario.
Capo VII
Revoca del provvedimento di
ammissione al patrocinio
ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)1. Se nel corso del processo sopravvengono
modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione
al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di
ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio
provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se
risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se
l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle
modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in
tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Capo VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese
dello Stato nel processo tributario
ART. 137 (L)
(Ambito temporale di applicabilità)1. Sino a quando non sono emanate disposizioni
particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e
IV, e dalle disposizioni del presente capo.ART. 138 (L)
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)1. Presso ogni commissione tributaria è
costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta
da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario
designato dal presidente della commissione, nonché da tre
iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive
modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun
ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e
dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente
è designato anche un membro supplente. Al presidente e ai
componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di
segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione
tributaria.
ART. 139 (L)
(Funzioni della commissione)1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e
136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine
degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del
patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata
inammissibile dalla commissione non può essere proposta al
magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere
il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno
l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro
esaminate quali componenti della commissione.
ART. 140 (L)
(Nomina del difensore)1. Chi è
ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto ai sensi
dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed
elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.ART. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)1.
L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi
dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive
modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il
parere è richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli
importi sono ridotti della metà.
Titolo V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina
del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV
ART. 142 (L)
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati
non appartenenti all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento
di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione
europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e
all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità
rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 84 .
ART. 143 (L)
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)1. Sino a quando non è emanata una specifica
disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4
maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149,
per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se
a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le
spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e
all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella
misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli
82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati,
ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte
relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si
svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a
notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali
giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le
notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. 2. La disciplina prevista dalla
presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di
reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale
relativa alla richiesta del beneficio.
ART. 144 (L)
(Processo in cui è parte un fallimento)1. Nel processo in cui è parte un
fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è
disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si
considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme
previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle
incompatibili con l'ammissione di ufficio.
ART. 145 (L)
(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico
ministero)1. Nel
processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico
ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli
onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o
dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono
anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e
curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la
documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla
scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli
adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale
documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e
curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il
superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al
patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione
richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
PAGINA
IN ALLESTIMENTO
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