RASSEGNA STAMPA





ART. 18 – Rapporti con la stampa.


Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.





Corriere del Veneto / Corriere della Sera 01.03.2018

Corriere delle Alpi 03.12.2014

Corriere delle Alpi 23.05.2013

Telesanterno 08.07.2011

Il Resto del Carlino 07.07.2011

Il Resto del Carlino 11.12.2009

Il Corriere di Bologna 09.10.2009

Il Resto del Carlino 09.10.2009

Informazione Il Domani 09.10.2009

La Repubblica 16.05.2008

Ansa comunicato 07.10.2005





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