RASSEGNA STAMPA
ART. 18 – Rapporti con la stampa.
Nei rapporti con la
stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato
deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di
discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il
consenso del proprio assistito e nell’esclusivo
interesse dello stesso, può fornire agli organi di
informazione e di stampa notizie che non siano coperte
dal segreto di indagine.
II. In ogni caso, nei
rapporti con gli organi di informazione e con gli
altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di
enfatizzare la propria capacità professionale, di
spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare
articoli di stampa o interviste sia su organi di
informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto
divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte
salve le esigenze di difesa del cliente.
III. E’ consentito
all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio
dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche
fisse su organi di stampa con l’indicazione del
proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive
o radiofoniche.
Corriere
del Veneto / Corriere della Sera
01.03.2018
Corriere
delle Alpi 03.12.2014
Corriere
delle Alpi 23.05.2013
Telesanterno
08.07.2011
Il
Resto del Carlino 07.07.2011
Il
Resto
del Carlino 11.12.2009
Il
Corriere
di Bologna 09.10.2009
Il
Resto
del Carlino 09.10.2009
Informazione
Il
Domani 09.10.2009
La
Repubblica
16.05.2008
Ansa
comunicato
07.10.2005
PAGINA IN ALLESTIMENTO
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