TARIFFE FORENSI


DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.55 DEL 10 MARZO 2014

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense,
ai sensi dell’art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247.


(Si riportano alcuni estratti del decreto utili ai soli fini della comprensione del funzionamento delle tariffe.
Vi sono infatti ulteriori regole applicative che non vengono qui pubblicate per una migliore leggibiltà del testo.
Si declina ogni responsabilità in merito al testo qui indicato, ben potendo l'interessato individuare
in Gazzetta Ufficiale l'esatto testo delle norme)




REGOLE GENERALI



All'Avvocato sono dovuti :

  • il compenso per la propria prestazione professionale,
  • il rimborso delle spese documentate,
  • il rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso totale per la prestazione e

nel caso di trasferta fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente sono dovuti all'Avvocato anche :

  • l'indennità di trasferta
  • il rimborso delle spese di trasferta sostenute


Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.



Per il riconoscimento dell'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di trasferta sostenute
sono rimborsati all'Avvocato :

  • il costo del soggiorno documentato
  • una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie
per le spese di viaggio effettuate mediante uso del proprio veicolo
  • un'indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro
  • le spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.




COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI



I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare



Determinazione del valore dell’affare


Il valore dell’affare è determinato a norma del codice di procedura civile.

In procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali :
al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.


In affari di successioni, divisioni e liquidazioni :
al valore della quota attribuita al cliente.

In affari amministrativi :
secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali,
tenendo presente l’interesse sostanziale del cliente.


In affari in materia tributaria :
al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione

Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati
lo stesso si considera di valore indeterminabile.


Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini
di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00.


Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza
per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate,
per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale,
il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.


Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto :

  • delle caratteristiche,
  • dell’urgenza,
  • del pregio dell’attività prestata,
  • dell’importanza dell’opera,
  • della natura,
  • della difficoltà e del valore dell’affare,
  • della quantità e qualità delle attività compiute,
  • delle condizioni soggettive del Cliente,
  • dei risultati conseguiti,
  • del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.


 
In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto

          • di contrasti giurisprudenziali rilevanti,
          • della quantità e del contenuto della corrispondenza tenuta col cliente e con altri soggetti.

Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che possono essere
aumentati fIno all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento


Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale,
il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento,
computata sul valore dei beni amministrati,
tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso



COMPENSI PER PRESTAZIONI IN MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D.LGS.28/2010
- VOLONTARIA, OBBLIGATORIA, DELEGATA, CONTRATTUALE -
O IN ALTRE A.D.R. (RISOLUZIONI ALTERNATIVE DELLE CONTROVERSIE)



Le prestazioni svolte dall'Avvocato nelle mediazioni e nella altre Adr
sono qualificate a tutti gli effetti come attività rese in ambito stragiudiziale.

Pertanto trovano applicazione le regole relative al riconoscimento dei compensi in sede stragiudiziale.


Essi sono riconosciuti come compensi autonomi rispetto ai compensi dovuti all'Avvocato per le eventuali successive o contestuali prestazioni rese in sede giudiziale.

In tal senso l'art.20 del Decreto prevede espressamente che:

"L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale,
che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima
,
è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella".


Occorre chiarire anche che se in sede di mediazione delegata
l'Avvocato riesca a far raggiungere al Cliente una conciliazione della vertenza
deve trovare applicazione il disposto di cui all'art.4 comma 6 del Decreto


Tale norma prevede espressamente che:

"Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia,
la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto
rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale
fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta."


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TABELLE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE


valore da a compenso
€ 0,01 € 1.100,00 270,00
€ 1.100,01 € 5.200,00 1.215,00
€ 5.200,01 € 26.000,00 1.890,00
€ 26.000,01 € 52.000,00  2.295,00
€ 52.000,01 € 260.000,00 4.320,00
€ 260.000,01 € 520.000,00 5.870,00





COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILISTICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE



Determinazione del valore dell’affare :

Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile.

Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie,
si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta,

nei giudizi di divisione
alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione.

Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere,
si ha riguardo a quest’ultima.

Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni,
si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia,
anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti,
quando risulta manifestamente diverso da quello presunto
a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente
si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda.

Si ha riguardo al valore effettivo della controversia
quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.


Nelle cause davanti agli organi di giustizia,

nella liquidazione a carico del cliente
si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire;

nella liquidazione a carico del soccombente
si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione.

 

In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti,
l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato
all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.


Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria
il valore della controversia è determinato in conformità
all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione,
con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.


Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati,
la stessa si considererà di valore indeterminabile.

Le cause di valore indeterminabile
si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00,
tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.

Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza
per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate,
e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale,
il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.



Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto

  • delle caratteristiche,
  • dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata,
  • dell’importanza,
  • della natura,
  • della difficoltà e del valore dell’affare,
  • delle condizioni soggettive del cliente,
  • dei risultati conseguiti,
  • del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.


In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto

  • dei contrasti giurisprudenziali, e
  • della quantità e del contenuto della corrispondenza tenuta con il cliente e con altri soggetti.


Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,
che possono essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.


Per la fase istruttoria
l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.


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Il compenso è liquidato per fasi.

Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:



fase di studio della controversia:

  • l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente,
  • le ispezioni dei luoghi,
  • la ricerca dei documenti e 
  • la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;



fase introduttiva del giudizio:

  • gli atti introduttivi del giudizio 
  • gli atti di costituzione in giudizio
  • l'esame degli atti introduttivi o degli atti di costituzione in giudizio (quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo)
  • l'esame degli allegati, 
  • l'esame delle relative autorizzazioni giudiziali,
  • l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza,
  • le memorie iniziali,
  • gli interventi,
  • le istanze,
  • le impugnazioni,
  • le notificazioni degli atti e dei provvedimenti giudiziali,
  • l’esame delle corrispondenti relate,
  • l’iscrizione a ruolo,
  • il versamento del contributo unificato,
  • le rinnovazioni o riassunzioni della domanda,
  • le autentiche di firma o
  • l’esame della procura notarile,
  • la formazione del fascicolo
  • la formazione della posizione della pratica in studio, 
  • le ulteriori consultazioni con il cliente;


fase istruttoria:

  • le richieste di prova,
  • le memorie illustrative
  • le memorie di precisazione delle domande
  • le memorie di precisazione dei motivi d’impugnazione,
  • le memorie di precisazione delle eccezioni
  • le memorie di precisazione delle conclusioni
  • le memorie di integrazione delle domande
  • le memorie di integrazione dei motivi d’impugnazione,
  • le memorie di integrazione delle eccezioni 
  • le memorie di integrazione delle conclusioni,
  • l’esame degli scritti o documenti delle altre parti
  • l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione,
  • gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
  • le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie,
  • gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio,
  • la designazione di consulenti di parte,
  • l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti,
  • l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti,
  • la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace,
  • le relative richieste di copie al cancelliere,
  • le istanze al giudice in qualsiasi forma,
  • le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge,
  • le deduzioni a verbale,
  • le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate,
  • i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.



fase decisionale:


  • le precisazioni delle conclusioni
  • l’esame delle precisazioni delle conclusioni delle altre parti,
  • le memorie illustrative anche in replica,
  • le memorie conclusionali anche in replica,
  • il deposito ed esame delle memorie illustrative e conclusionali,
  • la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica,
  • le note illustrative accessorie a quest’ultima,
  • la redazione e il deposito delle note spese,
  • l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio,
  • le richieste di copie al cancelliere,
  • il ritiro del fascicolo,
  • l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;



fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo:


  • la disamina del titolo esecutivo,
  • la notifi cazione dello stesso unitamente al precetto,
  • l’esame delle relative relate,
  • il pignoramento e
  • l’esame del verbale di pignoramento,
  • le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni,
  • gli atti d’intervento,
  • le ispezioni ipotecarie, catastali,
  • l’esame dei relativi atti;


 

fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo:


  • le assistenze all’udienza o
  • le assistenze agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.



Conciliazione giudiziale o transazione della controversia

la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto
rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale
fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.



Procedimenti arbitrali rituali e irrituali


Agli arbitri
sono dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.


Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali,
sono liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.



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TABELLE COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI
CIVILISTICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE



1. GIUDICE DI PACE
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
65,00
225,00
405,00
0,00 0,00 0,00
2. introduttiva del giudizio
65,00
240,00
335,00
0,00 0,00 0,00
3. istruttoria e/o di trattazione
65,00
335,00
540,00
0,00 0,00 0,00
4. decisionale
135,00
405,00
710,00
0,00 0,00 0,00



2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
125,00
405,00
875,00
1.620,00 2.430,00 3.375,00
2. introduttiva del giudizio
125,00
405,00
740,00
1.147,00 1.550,00 2.227,00
3. istruttoria e/o di trattazione
190,00
810,00
1.600,00
1.720,00 5.400,00 9.915,00
4. decisionale
190,00
810,00
1.620,00
2.767,00 4.050,00 5.870,00



3. CAUSE DI LAVORO (TRIBUNALE)
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
200,00
846,00
1.735,00
3.090,00 4.536,00 6.350,00
2. introduttiva del giudizio
120,00
405,00
740,00
1.145,00 1.620,00 2.225,00
3. istruttoria e/o di trattazione
120,00
540,00
1.116,00
1.790,00 2.550,00 3.450,00
4. decisionale
170,00
710,00
1.540,00
2.790,00 4.050,00 5.990,00




4. CAUSE DI PREVIDENZA (TRIBUNALE)
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
125,00
405,00
885,00
1.620,00 2.430,00 3.375,00
2. introduttiva del giudizio
115,00
405,00
740,00
1.147,00 1.620,00 2.225,00
3. istruttoria e/o di trattazione
170,00
810,00
1.585,00
2.565,00 3.645,00 4.925,00
4. decisionale
235,00
875,00
1.925,00
3.500,00 3.950,00 7.490,00



5. PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA (TRIBUNALE)
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
170,00
505,00
875,00
1.620,00 2.360,00 3.375,00
2. introduttiva del giudizio
170,00
470,00
675,00
1.010,00 1.350,00 1.485,00
3. istruttoria e/o di trattazione
40,00
135,00
200,00
335,00 470,00 675,00
4. decisionale
135,00
405,00
710,00
1.280,00 1.820,00 2.700,00




6. ATTO DI PRECETTO
Valore /
Fase
da € 0,00
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
Compenso
135,00 225,00 315,00 405,00 540,00




7. PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Valore /
Fase
da € 0,00
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
Compenso
405,00 1.350,00 2.225,00 3.170,00 4.320,00




8. PROCEDIMENTI MONITORI
Valore /
Fase
da € 0,00
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
Fase di studio,
istruttoria
conclusiva
450,00 540,00 1.305,00 2.135,00 4.185,00




9. PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
Valore /
Fase
da € 0,00
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
studio controversia
200,00
540,00
945,00
1.080,00
2.025,00
introduttiva del giudizio 270,00
675,00
750,00
945,00
1.385,00
istruttoria
335,00
1.010,00
1.215,00
1.620,00
2.225,00




10. PROCEDIMENTI CAUTELARI
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
200,00
540,00
945,00
1.690,00 2.430,00 3.510,00
2. introduttiva del giudizio
135,00
335,00
640,00
810,00 1.145,00 1.485,00
3. istruttoria e/o di trattazione
200,00
810,00
1.147,00
1.890,00 2.700,00 3.780,00
4. decisionale
100,00
370,00
605,00
1.145,00 1.687,00 2.430,00




11. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
170,00
510,00
875,00
1.690,00 2.360,00 3.510,00
2. introduttiva del giudizio
100,00
305,00
470,00
675,00 1.010,00 1.350,00
3. istruttoria e/o di trattazione
100,00
335,00
540,00
875,00 1.215,00 1.690,00
4. decisionale
170,00
575,00
1.010,00
1.820,00 2.630,00 3.850,00



12. GIUDIZI INNANZI LA CORTE DI APPELLO
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
135,00
510,00
1.080,00
1.960,00 2.835,00 4.180,00
2. introduttiva del giudizio
135,00
5100,00
877,00
1.350,00 1.820,00 2.430,00
3. istruttoria e/o di trattazione
170,00
945,00
1.755,00
2.900,00 4.120,00 5.600,00
4. decisionale
200,00
810,00
1.820,00
3.305,00 4.860,00 6.950,00



13. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
240,00
675,00
1.215,00
2.225,00 3.240,00 4.725,00
2. introduttiva del giudizio
270,00
740,00
1.080,00
1.875,00 2.360,00 3.105,00
3. decisionale
135,00
370,00
640,00
1.150,00 1.690,00 2.430,00



14. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
240,00
875,00
1.890,00
3.510,00 5.130,00 7.425,00
2. introduttiva del giudizio
200,00
740,00
1.280,00
1.960,00 2.767,00 3.700,00
3. istruttoria e/o di trattazione
135,00
675,00
1.280,00
2.090,00 2.970,00 4.050,00
4. decisionale
135,00
740,00
1.280,00
2.360,00 3.440,00 4.930,00




16. PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
120,00
350,00
526,00
820,00 1.110,00 1.460,00
2. istruttoria e/o di trattazione
60,00
175,00
290,00
470,00 700,00 935,00



17. PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. introduttiva del giudizio
105,00
315,00
526,00
820,00 1.110,00 1.460,00
2. trattazione e conclusiva
225,00
540,00
810,00
1.295,00 1.835,00 2.480,00



18. PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. introduttiva del giudizio
140,00
430,00
650,00
1.000,00 1.365,00 1.800,00
2. istruttoria e/o di trattazione 72,00
285,00
430,00
645,00 935,00 1.220,00



19. ISCRIZIONE IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
compenso
65,00
270,00
405,00
675,00 945,00 1.280,00



20. PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
compenso
160,00
590,00
860,00
1.400,00 1.995,00 2.750,00



21. GIUDIZI INNANZI AL T.A.R. TRIBUNALE AMMINSITRATIVO REGIONALE
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
170,00
605,00
1.080,00
1.955,00 3.240,00 4.185,00
2. introduttiva del giudizio
170,00
540,00
875,00
1.350,00 1.820,00 2.430,00
3. istruttoria e/o di trattazione
100,00
605,00
945,00
1.550,00 2.160,00 2.970,00
4. decisionale
270,00
1.010,00
1.820,00
3.305,00 4.790,00 6.950,00
5. cautelare
200,00
540,00
1.010,00
1.820,00
2.630,00
3.780,00



22. GIUDIZI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
170,00
605,00
1.215,00
2.160,00 3.240,00 4.725,00
2. introduttiva del giudizio
170,00
605,00
1.010,00
1.550,00 2.160,00 2.900,00
3. istruttoria e/o di trattazione
100,00
340,00
675,00
1.010,00 1.485,00 2.025,00
4. decisionale
135,00
340,00
675,00
1.145,00 1.690,00 2.430,00
5. cautelare
200,00
605,00
1.010,00
1.800,00
2.295,00
3.915,00



23. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
170,00
540,00
945,00
1.685,00 2.430,00 3.510,00
2. introduttiva del giudizio
100,00
340,00
540,00
810,00 1.145,00 1.485,00
3. istruttoria e/o di trattazione
85,00
270,00
470,00
945,00 1.350,00 1.955,00
4. decisionale
170,00
875,00
1.350,00
2.090,00 3.970,00 4.115,00
5. cautelare
135,00
405,00
675,00
1.280,00
1.820,00
2.630,00



24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 1.100,00
da € 1.100,01
a € 5.200,00
da € 5.200,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
1. studio della controversia
170,00
605,00
1.080,00
1.955,00 2.900,00 4.185,00
2. introduttiva del giudizio
100,00
405,00
605,00
1.010,00 1.350,00 1.820,00
3. istruttoria e/o di trattazione
100,00
405,00
740,00
1.350,00 1.955,00 2.900,00
4. decisionale
170,00
875,00
1.350,00
2.360,00 3.105,00 4.320,00
5. cautelare
135,00
470,00
810,00
1.485,00
2.160,00
3.170,00



26. ARBITRATO
Valore /
Fase
da € 0,01
a € 26.000,00
da € 26.000,01
a € 52.000,00
da € 52.000,01
a € 260.000,00
da € 260.000,01
a € 520.000,00
compenso
1.620,00
4.050,00 7.085,00 16.200,00





COMPENSI PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI PENALISTICHE



Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale si tiene conto :


  • delle caratteristiche,
  • dell’urgenza e
  • del pregio dell’attività prestata,
  • dell’importanza,
  • della natura,
  • della complessità del procedimento,
  • della gravità e
  • del numero delle imputazioni,
  • del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
  • dei contrasti giurisprudenziali,
  • dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione,
  • della rilevanza patrimoniale,
  • del numero dei documenti da esaminare,
  • della continuità dell’impegno (anche in relazione alla frequenza delle trasferte), nonché
  • dell’esito ottenuto
  • avuto anche riguardo alle conseguenze civili e
  • alle condizioni finanziarie del cliente.


Si tiene altresì conto:

 

  • del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e
  • del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime.



Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,
che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere
aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.



Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di

soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato
a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.115,
si tiene specifico conto della
concreta incidenza degli atti assunti
rispetto alla posizione processuale della persona difesa.



__________________________________________________




Il compenso si liquida per fasi.




fase di studio
, ivi compresa l’attività investigativa:


  • l’esame e studio degli atti,
  • le ispezioni dei luoghi,
  • la iniziale ricerca di documenti,
  • le consultazioni con il cliente,
  • i colleghi o i consulenti,
  • le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e
  • sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;



fase introduttiva del giudizio:


  • gli atti introduttivi
  • quali esposti, denunce querele, istanze richieste
  • dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie,
  • intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;



fase istruttoria o dibattimentale:


  • le richieste,
  • gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti
  • ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche
  • preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera
  • di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di
  • prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni
  • e le relative notifi cazioni, l’esame dei consulenti, testimoni,
  • indagati o imputati di reato connesso o collegato;



fase decisionale:


  • le difese orali o scritte,
  • le repliche,
  • l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.



__________________________________________________



15. GIUDIZI PENALI
Valore /
Fase
G.d.P
indagini
preliminari
indagini
difensive
cautelari
personali
cautelari
reali
GIP
GUP
Tribunale
monocratico
Tribunale
collegiale
Corte
Assise
Tribunale
sorveglianza
Corte
Appello
Corte
assise
Appello
Corte
Cassazione
e Superiori
1. studio della controversia
360,00
810,00
810,00 360,00 360,00 810,00 450,00
450,00 720,00
450,00 450,00 720,00 900,00
2. introduttiva del giudizio
450,00
630,00

1.170,00 1.170,00 720,00
540,00
720,00
1350,00
900,00
900,00
1.890,00
2.520,00
3. istruttoria e/o dibattimentale
720,00
990,00
1.350,00


990,00
1.080,00
1.350,00
2.250,00
1.350,00
1.350,00
2.160,00

4. decisionale
630,00
1.170,00

1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 2.700,00
1.350,00 1.350,00 2.220,00
2.610,00






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