TARIFFE FORENSI
DECRETO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.55 DEL 10 MARZO 2014
Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense,
ai sensi dell’art.13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n.247.
(Si riportano alcuni estratti del decreto utili ai soli
fini della comprensione del funzionamento delle tariffe.
Vi sono infatti ulteriori regole applicative che non vengono qui
pubblicate per una migliore leggibiltà del testo.
Si declina ogni responsabilità in merito al testo qui indicato,
ben potendo l'interessato individuare in Gazzetta Ufficiale l'esatto testo delle norme)
REGOLE
GENERALI
All'Avvocato
sono dovuti :
- il compenso per la propria prestazione professionale,
- il rimborso delle spese documentate,
- il rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del
compenso totale per la prestazione e
nel caso di trasferta fuori dal luogo ove svolge la professione in modo
prevalente sono dovuti all'Avvocato anche :
- l'indennità di trasferta
- il rimborso delle spese di trasferta sostenute
Il compenso
dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.
Per il riconoscimento
dell'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di
trasferta sostenute
sono rimborsati all'Avvocato :
- il costo del soggiorno
documentato
- una maggiorazione del 10
per cento quale rimborso delle spese accessorie
per
le spese di viaggio effettuate mediante uso del proprio veicolo
- un'indennità
chilometrica pari di regola
a un quinto del costo del carburante al litro
- le spese documentate di
pedaggio autostradale e parcheggio.
COMPENSI
PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI
I compensi liquidati per prestazioni
stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni
attività inerente l’affare
Determinazione
del valore dell’affare
Il valore dell’affare è
determinato a norma del codice di procedura civile.
In
procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali :
al valore del credito del cliente creditore o all’entità del
passivo del cliente debitore.
In affari di
successioni, divisioni e liquidazioni :
al valore della quota attribuita al cliente.
In affari
amministrativi :
secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni
giudiziali,
tenendo presente l’interesse sostanziale del cliente.
In affari in materia
tributaria :
al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto
di contestazione
Qualora il valore
effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l’applicazione
dei criteri sopra enunciati
lo stesso si considera di valore indeterminabile.
Gli affari di valore
indeterminabile si considerano di regola e a questi fini
di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro
260.000,00.
Qualora il valore effettivo dell’affare
risulti di particolare importanza
per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni
giuridiche trattate,
per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi
natura, anche non patrimoniale,
il suo valore si
considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro
520.000,00.
Ai fini della liquidazione del compenso si
tiene conto :
- delle caratteristiche,
- dell’urgenza,
- del pregio dell’attività prestata,
- dell’importanza dell’opera,
- della natura,
- della difficoltà e del valore dell’affare,
- della quantità e qualità delle
attività compiute,
- delle condizioni soggettive del Cliente,
- dei risultati conseguiti,
- del numero e della complessità delle questioni
giuridiche e in fatto trattate.
In ordine alla difficoltà
dell’affare si tiene particolare conto
- di contrasti
giurisprudenziali rilevanti,
- della quantità e del contenuto
della corrispondenza tenuta col cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di
cui alla tabella allegata, che
possono essere
aumentati fIno all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento
Per le
prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa,
giudiziaria o convenzionale,
il compenso è di regola
liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per
cento,
computata sul valore dei beni amministrati,
tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua
complessità e dell’impegno profuso
COMPENSI PER
PRESTAZIONI IN MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE EX D.LGS.28/2010
- VOLONTARIA, OBBLIGATORIA, DELEGATA, CONTRATTUALE -
O IN ALTRE A.D.R. (RISOLUZIONI ALTERNATIVE DELLE CONTROVERSIE)
Le
prestazioni svolte dall'Avvocato nelle mediazioni e nella altre Adr
sono qualificate a tutti gli effetti come attività rese in
ambito stragiudiziale.
Pertanto
trovano applicazione le regole relative al riconoscimento dei compensi
in sede stragiudiziale.
Essi sono riconosciuti come compensi autonomi rispetto ai compensi
dovuti all'Avvocato per le eventuali successive o contestuali
prestazioni rese in sede giudiziale.
In
tal senso l'art.20 del Decreto prevede espressamente che:
"L’attività
stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività
giudiziale,
che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima,
è di regola liquidata in
base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella".
Occorre chiarire anche che se in sede di mediazione delegata
l'Avvocato riesca a far
raggiungere al Cliente una conciliazione della vertenza
deve trovare applicazione il disposto di cui all'art.4 comma 6 del
Decreto
Tale norma prevede espressamente che:
"Nell’ipotesi
di conciliazione giudiziale o transazione della controversia,
la liquidazione del compenso
è di regola aumentato fino a
un quarto
rispetto a quello
altrimenti liquidabile per la fase decisionale
fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta."
__________________________________________________
TABELLE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
valore
da |
a
|
compenso
|
€
0,01 |
€
1.100,00 |
270,00 |
€
1.100,01 |
€
5.200,00 |
1.215,00 |
€
5.200,01 |
€
26.000,00 |
1.890,00
|
€
26.000,01 |
€
52.000,00 |
2.295,00 |
€
52.000,01 |
€
260.000,00 |
4.320,00
|
€
260.000,01 |
€
520.000,00 |
5.870,00 |
COMPENSI
PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI CIVILISTICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE
Determinazione del valore dell’affare :
Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
il valore della causa è determinato a norma del codice di
procedura civile.
Nei giudizi per azioni
surrogatorie e revocatorie,
si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito
alla cui tutela l’azione è diretta,
nei giudizi di divisione
alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli
in contestazione.
Quando nei
giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere,
si ha riguardo a quest’ultima.
Nei giudizi per pagamento di somme
o liquidazione di danni,
si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto
che a quella domandata.
In ogni caso si ha riguardo al
valore effettivo della controversia,
anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti,
quando risulta
manifestamente diverso da quello presunto
a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
Nella liquidazione dei compensi a carico del
cliente
si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della
domanda.
Si ha
riguardo al valore effettivo della controversia
quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in
relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
Nelle cause davanti agli organi di
giustizia,
nella
liquidazione a carico del cliente
si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale
che il cliente intende
perseguire;
nella
liquidazione a carico del soccombente
si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale
che riceve tutela attraverso
la decisione.
In relazione alle controversie
in materia di pubblici contratti,
l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è
rapportato
all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o
dal soggetto escluso.
Nelle cause davanti agli organi di
giustizia tributaria
il valore della controversia è determinato in
conformità
all’importo
delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione,
con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
Qualora il valore effettivo della controversia non risulti
determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati,
la stessa si considererà di valore indeterminabile.
Le cause di valore indeterminabile
si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00,
tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia.
Qualora la
causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza
per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle
questioni giuridiche trattate,
e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di
carattere non patrimoniale,
il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione
fino a euro 520.000,00.
Ai fini della liquidazione del compenso si
tiene conto
- delle caratteristiche,
- dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata,
- dell’importanza,
- della natura,
- della difficoltà e del valore dell’affare,
- delle condizioni soggettive del cliente,
- dei risultati conseguiti,
- del numero e della complessità delle questioni
giuridiche e di fatto trattate.
In ordine alla difficoltà
dell’affare si tiene particolare conto
- dei contrasti giurisprudenziali, e
- della quantità e del contenuto della corrispondenza
tenuta con il cliente e con altri soggetti.
Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,
che possono essere
aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
Per la fase istruttoria
l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di
regola fino al 70 per cento.
_____________________________________________________________________
Il compenso
è liquidato per fasi.
Con
riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende
esemplificativamente:
fase di studio della controversia:
- l’esame e lo studio degli atti a seguito della
consultazione con il cliente,
- le ispezioni dei luoghi,
- la ricerca dei documenti e
- la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al
cliente, precedenti la costituzione in giudizio;
fase
introduttiva del giudizio:
- gli atti introduttivi del giudizio
- gli atti di costituzione in giudizio
- l'esame degli atti introduttivi o degli atti di
costituzione in giudizio (quali ricorsi, controricorsi, citazioni,
comparse, chiamate di terzo)
- l'esame degli allegati,
- l'esame delle relative autorizzazioni giudiziali,
- l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della
prima udienza,
- le memorie iniziali,
- gli interventi,
- le istanze,
- le impugnazioni,
- le notificazioni degli atti e dei provvedimenti giudiziali,
- l’esame delle corrispondenti relate,
- l’iscrizione a ruolo,
- il versamento del contributo unificato,
- le rinnovazioni o riassunzioni della domanda,
- le autentiche di firma o
- l’esame della procura notarile,
- la formazione del fascicolo
- la formazione della posizione della pratica in studio,
- le ulteriori consultazioni con il cliente;
fase
istruttoria:
- le richieste di prova,
- le memorie illustrative
- le memorie di precisazione
delle domande
- le memorie di precisazione dei
motivi d’impugnazione,
- le memorie di precisazione
delle eccezioni
- le memorie di precisazione
delle conclusioni
- le memorie di integrazione
delle domande
- le memorie di integrazione dei
motivi d’impugnazione,
- le memorie di integrazione
delle eccezioni
- le memorie di integrazione
delle conclusioni,
- l’esame degli scritti o
documenti delle altre parti
- l'esame dei provvedimenti
giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione,
- gli adempimenti o le
prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- le partecipazioni e assistenze
relative ad attività istruttorie,
- gli atti necessari per la
formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto
d’ufficio,
- la designazione di consulenti
di parte,
- l’esame delle corrispondenti
attività e designazioni delle altre parti,
- l’esame delle deduzioni dei
consulenti d’ufficio o delle altre parti,
- la notificazione delle domande
nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al
contumace,
- le relative richieste di copie
al cancelliere,
- le istanze al giudice in
qualsiasi forma,
- le dichiarazioni rese nei casi
previsti dalla legge,
- le deduzioni a verbale,
- le intimazioni dei testimoni,
comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate,
- i procedimenti comunque
incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla
verificazione delle scritture private.
fase
decisionale:
- le precisazioni delle conclusioni
- l’esame delle precisazioni delle conclusioni delle altre
parti,
- le memorie illustrative anche in replica,
- le memorie conclusionali anche in replica,
- il deposito ed esame delle memorie illustrative e
conclusionali,
- la discussione orale, sia in camera di consiglio che in
udienza pubblica,
- le note illustrative accessorie a quest’ultima,
- la redazione e il deposito delle note spese,
- l’esame e la registrazione o pubblicazione del
provvedimento conclusivo del giudizio,
- le richieste di copie al cancelliere,
- il ritiro del fascicolo,
- l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento
conclusivo stesso;
fase di studio
e introduttiva del procedimento esecutivo:
- la disamina del titolo esecutivo,
- la notifi cazione dello stesso unitamente al precetto,
- l’esame delle relative relate,
- il pignoramento e
- l’esame del verbale di pignoramento,
- le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni,
- gli atti d’intervento,
- le ispezioni ipotecarie, catastali,
- l’esame dei relativi atti;
fase
istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo:
- le assistenze all’udienza o
- le assistenze agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
Conciliazione
giudiziale o transazione della controversia
la
liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto
rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale
fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.
Procedimenti
arbitrali rituali e irrituali
Agli arbitri
sono dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di
cui alla tabella allegata.
Agli avvocati chiamati a
difendere in arbitrati, rituali o irrituali,
sono liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella
n.2.
_________________________________________________
TABELLE
COMPENSI PER PRESTAZIONI
GIUDIZIALI
CIVILISTICHE, AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE
1. GIUDICE DI
PACE |
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
65,00
|
225,00
|
405,00
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
65,00
|
240,00
|
335,00
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
65,00
|
335,00
|
540,00
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.
decisionale
|
135,00
|
405,00
|
710,00
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. GIUDIZI
ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE |
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
125,00
|
405,00
|
875,00
|
1.620,00 |
2.430,00 |
3.375,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
125,00
|
405,00
|
740,00
|
1.147,00 |
1.550,00 |
2.227,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
190,00
|
810,00
|
1.600,00
|
1.720,00 |
5.400,00 |
9.915,00 |
4.
decisionale
|
190,00
|
810,00
|
1.620,00
|
2.767,00 |
4.050,00 |
5.870,00 |
3. CAUSE DI
LAVORO (TRIBUNALE) |
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
200,00
|
846,00
|
1.735,00
|
3.090,00 |
4.536,00 |
6.350,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
120,00
|
405,00
|
740,00
|
1.145,00 |
1.620,00 |
2.225,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
120,00
|
540,00
|
1.116,00
|
1.790,00 |
2.550,00 |
3.450,00 |
4.
decisionale
|
170,00
|
710,00
|
1.540,00
|
2.790,00 |
4.050,00 |
5.990,00 |
4. CAUSE DI
PREVIDENZA (TRIBUNALE) |
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
125,00
|
405,00
|
885,00
|
1.620,00 |
2.430,00 |
3.375,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
115,00
|
405,00
|
740,00
|
1.147,00 |
1.620,00 |
2.225,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
170,00
|
810,00
|
1.585,00
|
2.565,00 |
3.645,00 |
4.925,00 |
4.
decisionale
|
235,00
|
875,00
|
1.925,00
|
3.500,00 |
3.950,00 |
7.490,00 |
5.
PROCEDIMENTI PER CONVALIDA LOCATIZIA (TRIBUNALE) |
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
170,00
|
505,00
|
875,00
|
1.620,00 |
2.360,00 |
3.375,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
170,00
|
470,00
|
675,00
|
1.010,00 |
1.350,00 |
1.485,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
40,00
|
135,00
|
200,00
|
335,00 |
470,00 |
675,00 |
4.
decisionale
|
135,00
|
405,00
|
710,00
|
1.280,00 |
1.820,00 |
2.700,00 |
6. ATTO DI
PRECETTO |
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,00
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
Compenso
|
135,00
|
225,00
|
315,00 |
405,00 |
540,00 |
7.
PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,00
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
Compenso
|
405,00
|
1.350,00
|
2.225,00 |
3.170,00 |
4.320,00 |
8.
PROCEDIMENTI MONITORI
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,00
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
Fase
di studio,
istruttoria
conclusiva
|
450,00
|
540,00
|
1.305,00 |
2.135,00 |
4.185,00 |
9.
PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,00
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
studio
controversia
|
200,00
|
540,00
|
945,00
|
1.080,00
|
2.025,00
|
introduttiva
del giudizio |
270,00
|
675,00
|
750,00
|
945,00
|
1.385,00
|
istruttoria
|
335,00
|
1.010,00
|
1.215,00
|
1.620,00
|
2.225,00
|
10.
PROCEDIMENTI CAUTELARI |
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
200,00
|
540,00
|
945,00
|
1.690,00 |
2.430,00 |
3.510,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
135,00
|
335,00
|
640,00
|
810,00 |
1.145,00 |
1.485,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
200,00
|
810,00
|
1.147,00
|
1.890,00 |
2.700,00 |
3.780,00 |
4.
decisionale
|
100,00
|
370,00
|
605,00
|
1.145,00 |
1.687,00 |
2.430,00 |
11. GIUDIZI
INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
170,00
|
510,00
|
875,00
|
1.690,00 |
2.360,00 |
3.510,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
100,00
|
305,00
|
470,00
|
675,00 |
1.010,00 |
1.350,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
100,00
|
335,00
|
540,00
|
875,00 |
1.215,00 |
1.690,00 |
4.
decisionale
|
170,00
|
575,00
|
1.010,00
|
1.820,00 |
2.630,00 |
3.850,00 |
12. GIUDIZI
INNANZI LA CORTE DI APPELLO
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
135,00
|
510,00
|
1.080,00
|
1.960,00 |
2.835,00 |
4.180,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
135,00
|
5100,00
|
877,00
|
1.350,00 |
1.820,00 |
2.430,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
170,00
|
945,00
|
1.755,00
|
2.900,00 |
4.120,00 |
5.600,00 |
4.
decisionale
|
200,00
|
810,00
|
1.820,00
|
3.305,00 |
4.860,00 |
6.950,00 |
13. GIUDIZI
INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE E ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
240,00
|
675,00
|
1.215,00
|
2.225,00 |
3.240,00 |
4.725,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
270,00
|
740,00
|
1.080,00
|
1.875,00 |
2.360,00 |
3.105,00 |
3.
decisionale
|
135,00
|
370,00
|
640,00
|
1.150,00 |
1.690,00 |
2.430,00 |
14. GIUDIZI
INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, ALLA CORTE EUROPEA, ALLA CORTE DI
GIUSTIZIA UE
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
240,00
|
875,00
|
1.890,00
|
3.510,00 |
5.130,00 |
7.425,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
200,00
|
740,00
|
1.280,00
|
1.960,00 |
2.767,00 |
3.700,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
135,00
|
675,00
|
1.280,00
|
2.090,00 |
2.970,00 |
4.050,00 |
4.
decisionale
|
135,00
|
740,00
|
1.280,00
|
2.360,00 |
3.440,00 |
4.930,00 |
16. PROCEDURE
ESECUTIVE MOBILIARI
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
120,00
|
350,00
|
526,00
|
820,00 |
1.110,00 |
1.460,00 |
2.
istruttoria e/o di trattazione
|
60,00
|
175,00
|
290,00
|
470,00 |
700,00 |
935,00 |
17. PROCEDURE
ESECUTIVE PRESSO TERZI, PER CONSEGNA E RILASCIO, IN FORMA SPECIFICA
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
introduttiva del giudizio
|
105,00
|
315,00
|
526,00
|
820,00 |
1.110,00 |
1.460,00 |
2.
trattazione e conclusiva
|
225,00
|
540,00
|
810,00
|
1.295,00 |
1.835,00 |
2.480,00 |
18. PROCEDURE
ESECUTIVE IMMOBILIARI
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
introduttiva del giudizio
|
140,00
|
430,00
|
650,00
|
1.000,00 |
1.365,00 |
1.800,00 |
2.
istruttoria e/o di trattazione |
72,00
|
285,00
|
430,00
|
645,00 |
935,00 |
1.220,00 |
19. ISCRIZIONE
IPOTECARIA / AFFARI TAVOLARI
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
compenso
|
65,00
|
270,00
|
405,00
|
675,00 |
945,00 |
1.280,00 |
20.
PROCEDIMENTI PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
compenso
|
160,00
|
590,00
|
860,00
|
1.400,00 |
1.995,00 |
2.750,00 |
21. GIUDIZI
INNANZI AL T.A.R. TRIBUNALE AMMINSITRATIVO REGIONALE
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
170,00
|
605,00
|
1.080,00
|
1.955,00 |
3.240,00 |
4.185,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
170,00
|
540,00
|
875,00
|
1.350,00 |
1.820,00 |
2.430,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
100,00
|
605,00
|
945,00
|
1.550,00 |
2.160,00 |
2.970,00 |
4.
decisionale
|
270,00
|
1.010,00
|
1.820,00
|
3.305,00 |
4.790,00 |
6.950,00 |
5.
cautelare
|
200,00
|
540,00
|
1.010,00
|
1.820,00
|
2.630,00
|
3.780,00
|
22. GIUDIZI
INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
170,00
|
605,00
|
1.215,00
|
2.160,00 |
3.240,00 |
4.725,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
170,00
|
605,00
|
1.010,00
|
1.550,00 |
2.160,00 |
2.900,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
100,00
|
340,00
|
675,00
|
1.010,00 |
1.485,00 |
2.025,00 |
4.
decisionale
|
135,00
|
340,00
|
675,00
|
1.145,00 |
1.690,00 |
2.430,00 |
5.
cautelare
|
200,00
|
605,00
|
1.010,00
|
1.800,00
|
2.295,00
|
3.915,00
|
23. GIUDIZI
INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
170,00
|
540,00
|
945,00
|
1.685,00 |
2.430,00 |
3.510,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
100,00
|
340,00
|
540,00
|
810,00 |
1.145,00 |
1.485,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
85,00
|
270,00
|
470,00
|
945,00 |
1.350,00 |
1.955,00 |
4.
decisionale
|
170,00
|
875,00
|
1.350,00
|
2.090,00 |
3.970,00 |
4.115,00 |
5.
cautelare
|
135,00
|
405,00
|
675,00
|
1.280,00
|
1.820,00
|
2.630,00
|
24. GIUDIZI
INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 1.100,00
|
da
€ 1.100,01
a € 5.200,00
|
da
€ 5.200,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
1.
studio della controversia
|
170,00
|
605,00
|
1.080,00
|
1.955,00 |
2.900,00 |
4.185,00 |
2.
introduttiva del giudizio
|
100,00
|
405,00
|
605,00
|
1.010,00 |
1.350,00 |
1.820,00 |
3.
istruttoria e/o di trattazione
|
100,00
|
405,00
|
740,00
|
1.350,00 |
1.955,00 |
2.900,00 |
4.
decisionale
|
170,00
|
875,00
|
1.350,00
|
2.360,00 |
3.105,00 |
4.320,00 |
5.
cautelare
|
135,00
|
470,00
|
810,00
|
1.485,00
|
2.160,00
|
3.170,00
|
26. ARBITRATO
|
Valore
/
Fase
|
da
€ 0,01
a € 26.000,00
|
da
€ 26.000,01
a € 52.000,00
|
da
€ 52.000,01
a € 260.000,00
|
da
€ 260.000,01
a € 520.000,00
|
compenso
|
1.620,00
|
4.050,00 |
7.085,00 |
16.200,00 |
COMPENSI
PER PRESTAZIONI GIUDIZIALI PENALISTICHE
Ai fini della
liquidazione del compenso spettante per l’attività penale si
tiene conto :
- delle caratteristiche,
- dell’urgenza e
- del pregio
dell’attività prestata,
- dell’importanza,
- della natura,
- della complessità del
procedimento,
- della gravità e
- del numero delle imputazioni,
- del numero e della
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate,
- dei contrasti
giurisprudenziali,
- dell’autorità
giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione,
- della rilevanza patrimoniale,
- del numero dei documenti da
esaminare,
- della continuità
dell’impegno (anche in relazione alla frequenza delle trasferte),
nonché
- dell’esito ottenuto
- avuto anche riguardo alle
conseguenze civili e
- alle condizioni
finanziarie del cliente.
Si tiene
altresì conto:
- del numero di udienze,
pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e
- del tempo necessario
all’espletamento delle attività medesime.
Il giudice tiene conto dei
valori medi di cui alle tabelle allegate,
che, in applicazione dei
parametri generali, possono, di
regola, essere
aumentati fino all’80 per cento,
o diminuiti fino al 50 per cento.
Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di
soggetti ammessi al patrocinio a
spese dello Stato
a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30
maggio 2002, n.115,
si tiene specifico conto della
concreta incidenza degli atti assunti
rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
__________________________________________________
Il
compenso si liquida per fasi.
fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa:
- l’esame e studio degli atti,
- le ispezioni dei luoghi,
- la iniziale ricerca di documenti,
- le consultazioni con il cliente,
- i colleghi o i consulenti,
- le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano
l’attività e
- sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
fase
introduttiva del giudizio:
- gli atti introduttivi
- quali esposti, denunce querele, istanze richieste
- dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie,
- intervento del responsabile civile e la citazione del
responsabile civile;
fase
istruttoria o dibattimentale:
- le richieste,
- gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti
- ed attività istruttorie procedimentali o processuali
anche
- preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera
- di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di
- prova, alla formazione della prova, comprese liste,
citazioni
- e le relative notifi cazioni, l’esame dei consulenti,
testimoni,
- indagati o imputati di reato connesso o collegato;
fase decisionale:
- le difese orali o scritte,
- le repliche,
- l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali
sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
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15. GIUDIZI
PENALI
|
Valore
/
Fase
|
G.d.P
|
indagini
preliminari
|
indagini
difensive
|
cautelari
personali
|
cautelari
reali
|
GIP
GUP
|
Tribunale
monocratico
|
Tribunale
collegiale
|
Corte
Assise
|
Tribunale
sorveglianza
|
Corte
Appello
|
Corte
assise
Appello
|
Corte
Cassazione
e Superiori
|
1.
studio della controversia
|
360,00
|
810,00
|
810,00 |
360,00 |
360,00 |
810,00 |
450,00
|
450,00 |
720,00
|
450,00 |
450,00 |
720,00 |
900,00
|
2.
introduttiva del giudizio
|
450,00
|
630,00
|
|
1.170,00 |
1.170,00 |
720,00
|
540,00
|
720,00
|
1350,00
|
900,00
|
900,00
|
1.890,00
|
2.520,00
|
3.
istruttoria e/o dibattimentale
|
720,00
|
990,00
|
1.350,00
|
|
|
990,00
|
1.080,00
|
1.350,00
|
2.250,00
|
1.350,00
|
1.350,00
|
2.160,00
|
|
4.
decisionale
|
630,00
|
1.170,00
|
|
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
2.700,00
|
1.350,00 |
1.350,00 |
2.220,00
|
2.610,00
|
PAGINA
IN ALLESTIMENTO
|