Legge 4 agosto 2006, n. 248
"Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"
pubblicata in
G.U. n.186 - 11.08.2006 - Supplemento Ordinario
n.183
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 186 dell'11 agosto
2006 - Supplemento Ordinario n.183
(*) Le modifiche apportate dalla
legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi
TITOLO I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E PER
LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI.
Art. 1.
Finalità e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo,
adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e
secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie
di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento
civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per
garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza
delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea,
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle
Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione
all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di
scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato
maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio
dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di
attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
1-bis. Le disposizioni di cui
al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano in conformità agli
statuti speciali e alle relative norme di attuazione.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per
la tutela della concorrenza nel
settore dei servizi professionali
1. In conformità al
principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di
libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonche' al
fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta
nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni
offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni
legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attività libero
professionali e
intellettuali:
a) l'obbligatorietà
di tariffe fisse o minime ovvero
il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche
parziale, di svolgere
pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui
rispetto e' verificato dall'ordine;
c) il divieto di
fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra professionisti,
fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività
libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
professionista non può partecipare a più di una
società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o
più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria
personale responsabilità.
2. Sono fatte salve le
disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo
stesso, nonche' le eventuali tariffe massime prefissate in via generale
a tutela degli utenti. Il giudice
provvede alla liquidazione delle
spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione
giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa
professionale. Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni
appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute
adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione
dei compensi per attività professionali.
2-bis. All'articolo
2233 del codice civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Sono nulli, se
non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i
praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi
professionali».
3. Le disposizioni
deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le
prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di
misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali,
entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a
decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto
dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
CONCLUSIONI:
- ABOLITA L'OBBLIGATORIETA' DELLE TARIFFE FISSE O
MINIME
- ABOLITO IL DIVIETO DI PATTUIRE COMPENSI DIVERSI
DALLE TARIFFE
- INTRODOTTO L'OBBLIGO AD SUSTANTIAM DELLA FORMA
SCRITTA PER IL PATTO CHE DEFINISCE I COMPENSI IN MODALITA' DIVERSA
DALLE TARIFFE
- ABOLITO IL DIVIETO PER L'AVVOCATO DI EFFETTUARE
PUBBLICITA' INFORMATIVA SU SERVIZI RESI, SU PREZZI E COSTI DEI SERVIZI,
SU PROPRI TITOLI E SPECIALIZZAZIONI
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