I COSTI DELLA DIFESA TECNICA

I COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO



L’Avvocato è un libero professionista che, ai sensi dell’art. 2229 codice civile, esercita una professione intellettuale in virtù dell’iscrizione nel proprio albo professionale.


L’art.1 della L.22/01/1934 n.36 (Ordinamento della professione di Avvocato) statuisce, infatti, che nessuno può assumere il titolo né esercitare le funzioni di Avvocato se non è iscritto nell’albo professionale.


Il rapporto che collega il cliente all’Avvocato è, ex art.2230 c.c., un contratto che ha in oggetto una prestazione d’opera intellettuale (esercitato in sede giudiziale mediante la forma contrattuale del mandato ex art.1703 c.c. ed esplicitato all’esterno mediante la procura alle liti ex art.1392 c.c.).


L’opera professionale dell’Avvocato è, ai sensi dell'art.2236 c.c., un'obbligazione di mezzi e non di risultato.


Essa origina un'obbligazione pecuniaria per il Cliente e un corrispondente credito di valuta per l'Avvocato da liquidarsi ex art.1277 c.c.


Ai sensi dell’art.2232 c.c. l’Avvocato, come tutti i prestatori d’opera, deve eseguire personalmente l’incarico assunto e può avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di sostituti ed ausiliari.


Come tutti i mandati, anche quello conferito all’Avvocato si presume a titolo oneroso ex art. 1709 c.c. .


Ai sensi dell'art.2234 c.c. il Cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare all’Avvocato le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.


Le attività svolte dall'Avvocato devono essere retribuite mediante un compenso professionale la cui entità è parametrata al valore della questione o della controversia esaminata ed è individuabile all'interno delle tabelle di costo indicate nelle tariffe forensi.


La legge professionale all’art.57 specifica che la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti agli avvocati in materia civile, penale, stragiudiziale è stabilita ogni biennio dal Consiglio Nazionale Forense ed è approvata con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia.


L'ultimo aggiornamento delle tariffe forensi risale al Decreto del Ministero della Giustizia del 08.04.2004 e sono entrate in vigore dal 02.06.2004 (GU 18.05.2004 n.115 s.o. n.95).ù

L’art.2233 c.c. prevede che il compenso del professionista, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è deciso dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.


In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera svolta ed alla dignità/decoro della professione, in linea con il principio costituzionale richiamato dall’art.36 della Carta, secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro ed, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.


Prima dell’introduzione del "decreto Bersani" (Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223) non era possibile liquidare le prestazioni professionali dell'Avvocato utilizzando criteri valutativi diversi da quelli previsti dalle tariffe forensi.


Oggi, dopo l'avvento di tale riforma, è possibile statuire delle tariffe pattizie fra cliente ed Avvocato volte a superare la rigidità delle tariffe professionali.


In tal caso è necessario che sia stipulato fra Avvocato e Cliente un patto scritto che individui modalità di accordo diverse dalle tariffe professionali

In virtù dell'Art.9 del Decreto Legge N.1 del 24.01.2012 (DECRETO "LIBERALIZZAZIONI") l'applicazione per legge delle tariffe professionali forensi è stata abrogata e definitivamente sostituita da un accordo scritto fra Cliente e Avvocato.


Le parti potranno in tal senso accordarsi fra loro per conteggiare le prestazioni professionali rese dall'Avvocato secondo un sistema di computo orario della prestazione o un sistema di calcolo tabellare simile a quello delle tariffe o potranno utilizzare in autonomia le stesse tariffe forensi adottate con Decreto del Ministero di Giustizia 08.04.2004, almeno sino a quando il Ministero con propri regolamenti non fisserà i nuovi parametri di calcolo in sede giurisdizionale ex art.9 DL.1/2012




LE SOMME DOVUTE ALL'AVVOCATO PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATA

SECONDO LE TARIFFE FORENSI


All’Avvocato sono dovute :


IN SEDE GIUDIZIALE


1) le indennità / i diritti

2) gli onorari

3) le spese generali del 12,50% calcolate sull'ammontare complessivo di diritti e onorari

4) il rimborso delle spese imponibili anticipate

5) il rimborso delle spese non imponibili anticipate

6) gli oneri previdenziali Cassa Avvocati nella misura del 4% sull’importo imponibile

7) gli oneri fiscali IVA 21% sull’importo imponibile maggiorato degli oneri previdenziali


IN SEDE STRAGIUDIZIALE
 

1) gli onorari

2) le spese generali del 12,50% calcolate sull'ammontare complessivo degli onorari

3) il rimborso delle spese imponibili anticipate

4) il rimborso delle spese non imponibili anticipate

5) gli oneri previdenziali Cassa Avvocati nella misura del 4% sull’importo imponibile

6) gli oneri fiscali IVA 21% sull’importo imponibile maggiorato degli oneri previdenziali



IN ALTERNATIVA


1) Un compenso orario per ogni prestazione resa in sede giudiziale e/o stragiudiziale

2) le spese generali del 12,50% calcolate sull'ammontare complessivo del compenso

3) il rimborso delle spese imponibili anticipate

4) il rimborso delle spese non imponibili anticipate

5) gli oneri previdenziali Cassa Avvocati nella misura del 4% sull’importo imponibile

6) gli oneri fiscali IVA 21% sull’importo imponibile maggiorato degli oneri previdenziali





  
 
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