I COSTI DELLA DIFESA TECNICA
I
COMPENSI PROFESSIONALI DOVUTI ALL'AVVOCATO
L’Avvocato
è un libero
professionista che, ai sensi dell’art. 2229 codice civile,
esercita
una professione intellettuale in virtù dell’iscrizione nel
proprio albo professionale.
L’art.1 della
L.22/01/1934 n.36 (Ordinamento della professione di Avvocato)
statuisce, infatti,
che nessuno può assumere il titolo né
esercitare le funzioni di Avvocato se non è iscritto nell’albo
professionale.
Il rapporto che collega
il cliente all’Avvocato è, ex art.2230 c.c., un contratto
che ha in oggetto una prestazione d’opera intellettuale
(esercitato
in sede giudiziale mediante la forma contrattuale del mandato ex
art.1703 c.c. ed esplicitato all’esterno mediante la procura alle liti
ex art.1392 c.c.).
L’opera professionale
dell’Avvocato è, ai sensi dell'art.2236 c.c., un'obbligazione
di mezzi e non di
risultato.
Essa origina un'obbligazione pecuniaria per il Cliente e un
corrispondente credito di valuta per
l'Avvocato da liquidarsi ex art.1277 c.c.
Ai sensi dell’art.2232 c.c. l’Avvocato, come tutti i prestatori
d’opera, deve
eseguire personalmente l’incarico assunto e può avvalersi,
sotto la sua direzione e responsabilità, di sostituti ed
ausiliari.
Come tutti i mandati,
anche quello conferito all’Avvocato si presume a titolo oneroso ex art. 1709 c.c. .
Ai sensi dell'art.2234 c.c. il Cliente,
salvo diversa pattuizione, deve
anticipare all’Avvocato le spese occorrenti al compimento
dell’opera e
corrispondere, secondo gli usi, gli
acconti sul compenso.
Le attività svolte dall'Avvocato devono essere retribuite
mediante un compenso professionale
la cui entità è parametrata al valore della questione o
della controversia esaminata ed è individuabile all'interno
delle tabelle di costo indicate nelle tariffe forensi.
La legge professionale
all’art.57 specifica che la
determinazione dei diritti e degli onorari dovuti agli avvocati
in materia civile, penale,
stragiudiziale è stabilita
ogni biennio dal Consiglio Nazionale Forense ed è
approvata con decreto del
Ministro di Grazia e Giustizia.
L'ultimo aggiornamento delle tariffe forensi risale al Decreto del
Ministero della Giustizia del 08.04.2004
e sono entrate in vigore dal 02.06.2004 (GU 18.05.2004 n.115 s.o.
n.95).ù
L’art.2233 c.c.
prevede che il compenso del
professionista, se non è convenuto
dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe
o
gli usi, è deciso dal
giudice sentito il parere
dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura
del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera svolta ed
alla dignità/decoro della professione, in linea con il
principio
costituzionale richiamato dall’art.36
della Carta, secondo il
quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla
quantità e qualità del suo lavoro ed, in ogni caso,
sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza
libera e dignitosa.
Prima dell’introduzione
del "decreto Bersani" (Decreto Legge 4
luglio 2006, n. 223) non era
possibile liquidare le prestazioni professionali dell'Avvocato
utilizzando criteri valutativi diversi da quelli
previsti dalle tariffe forensi.
Oggi, dopo l'avvento di tale riforma, è possibile
statuire delle tariffe
pattizie fra cliente ed Avvocato volte a superare la
rigidità delle tariffe professionali.
In tal caso è necessario che sia stipulato fra Avvocato e
Cliente un patto scritto che individui modalità di accordo
diverse dalle tariffe professionali
In virtù dell'Art.9 del Decreto Legge N.1 del
24.01.2012 (DECRETO "LIBERALIZZAZIONI") l'applicazione per legge delle
tariffe professionali forensi è stata abrogata e definitivamente
sostituita da un accordo scritto fra Cliente e Avvocato.
Le parti potranno in tal senso accordarsi fra loro per conteggiare le
prestazioni professionali rese dall'Avvocato secondo un sistema di
computo orario della
prestazione o un sistema di calcolo
tabellare
simile a quello delle tariffe o potranno utilizzare in autonomia
le
stesse tariffe forensi
adottate con Decreto del Ministero di Giustizia
08.04.2004, almeno sino a quando il Ministero con propri regolamenti
non fisserà i nuovi parametri di calcolo in sede giurisdizionale
ex
art.9 DL.1/2012
LE SOMME DOVUTE ALL'AVVOCATO PER
L'ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATA
SECONDO LE TARIFFE FORENSI
All’Avvocato sono
dovute :
IN SEDE GIUDIZIALE
1) le indennità / i diritti
2) gli onorari
3) le spese generali del 12,50% calcolate
sull'ammontare complessivo di diritti e onorari
4) il rimborso delle spese imponibili anticipate
5) il rimborso delle spese non
imponibili anticipate
6) gli oneri previdenziali Cassa Avvocati
nella misura del 4% sull’importo imponibile
7) gli oneri
fiscali IVA 21% sull’importo imponibile maggiorato degli oneri
previdenziali
IN SEDE STRAGIUDIZIALE
1) gli onorari
2) le spese generali del 12,50% calcolate
sull'ammontare complessivo degli onorari
3) il rimborso delle spese imponibili anticipate
4) il rimborso delle spese non imponibili anticipate
5) gli oneri previdenziali Cassa Avvocati
nella misura del 4% sull’importo imponibile
6) gli oneri
fiscali IVA 21% sull’importo imponibile maggiorato degli oneri
previdenziali
IN
ALTERNATIVA
1) Un compenso orario per ogni
prestazione resa in sede giudiziale e/o stragiudiziale
2) le spese generali del 12,50% calcolate
sull'ammontare complessivo del compenso
3) il rimborso delle spese imponibili anticipate
4) il rimborso delle spese non imponibili anticipate
5) gli oneri previdenziali Cassa Avvocati
nella misura del 4% sull’importo imponibile
6) gli oneri
fiscali IVA 21% sull’importo imponibile maggiorato degli oneri
previdenziali
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