DECRETO LEGGE N.1 DEL 24.01.2012 - DECRETO
"LIBERALIZZAZIONI"
È stato pubblicato sulla G.U. n.19 del 24 gennaio 2012 (suppl. ord.) il decreto-legge n.1 del 24 gennaio 2012, contenente disposizioni urgenti per favorire la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (cd. decreto «liberalizzazioni»). Tale Decreto Legge è entrato pertanto in vigore dal 24.1.2012 Contestualmente il Governo ha proposto il disegno di legge n.3110 nel quale è stato riversato il contenuto del D.L. n.1/2012 per la trasformazione di tale provvedimento in Legge. Tale d.d.l.3110 dovrà essere sottoposto dapprima al vaglio delle singole Commissioni parlamentari competenti che esprimeranno sul testo proprio parere motivato e poi essere presentato al Parlamento per la sua eventuale approvazione e trasformazione in Legge dello Stato Si ricorda che il D.L.1/2012 dovrà essere convertito in legge entro il 24 marzo 2012 e che l'attuale testo normativo potrebbe subire sostanziali modifiche o addirittura potrebbe non essere convertito in legge. Di seguito si illustrano le norme aventi maggior rilevanza per l'esercizio della libera professione di Avvocato. Capo III
Servizi professionali Art. 9 - Disposizioni sulle professioni regolamentate 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e' determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. 4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. 5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra' essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente. 6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) e' soppressa. 7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Capo III
Servizi professionali Art. 10 - Estensione ai liberi professionisti della possibilita' di partecipare al patrimonio dei confidi 1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci". LA 2^ COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO
HA
APPROVATO IL SEGUENTE PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE N.3110
Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile ****
LA
COMMISSIONE, ESAMINATO PER QUANTO DI SUA COMPETENZA IL
PROVVEDIMENTO, ESPRIME
...OMISSIS...
....
OMISSIS....
relativamente
alle disposizioni in materia di SERVIZI
PROFESSIONALI che sia INTEGRALMENTE
SOPPRESSO L'ARTICOLO 9.
Si osserva
infatti che i commi 1 e 2 hanno determinato il sostanziale blocco delle liquidazioni
giudiziarie e di conseguenza l'emanazione dei relativi
provvedimenti, per effetto, da un lato, della circostanza che l'adozione con decreto-legge ne
determina la vigenza immediata e, dall'altro, della mancanza dei decreti ministeriali
che determinano i parametri dei compensi.
Vi è poi da osservare la assoluta irragionevolezza della norma che prevede da un lato l'evoluzione di parametri legali e dall'altro l'ineludibilità a pena di nullità dei medesimi parametri. Il comma
2, poi, introduce un obbligo di
formulazione di un preventivo dettagliato degli oneri delle
prestazioni professionali che in molti
casi, si pensi in particolare
alla professione forense,
appare sostanzialmente inattuabile
in relazione ad un'attività per la quale il professionista
assume obbligazioni di mezzi e non di risultato, con riferimento
a vicende processuali che non sono
prevedibili in quanto non determinate
unicamente dalla volontà e dalle strategie della parte e del suo
avvocato, ma anche da quelle delle altre parti o del pubblico
ministero, nonchè dalle decisioni di un giudice.
Il comma
5, poi, reca innovazioni in materia di disciplina
dei tirocini professionali che appaiono difficilmente
compatibili con la natura propria di tale istituto, che è
quella di formare la competenza pratica minima necessaria per l'accesso
alle professioni regolamentate e, per quanto riguarda in particolare il
tirocinio per l'accesso alla professione forense, non tiene conto
dell'obbligo - che è stato inserito nel testo di riforma della
professione attualmente all'esame del Parlamento, e che rappresenta
un'innovazione ritenuta indispensabile e condivisa da tutte le forze
politiche e dagli operatori - di riconoscere un equo compenso
all'attività lavorativa svolta dal tirocinante;
....OMISSIS.....
I
PRESUPPOSTI SBAGLIATI DA CUI E' PARTITO IL GOVERNO
PER IMPORRE L'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELLE LIBERE PROFESSIONI E IN PARTICOLARE NELL'AVVOCATURA PRIMA PARTE ![]() SECONDA PARTE ![]() CONCLUSIONI PAGINA
IN ALLESTIMENTO
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