LE SPESE NEL PROCESSO CIVILE, AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO
L'Art.8 del DPR 30.05.2002 n.115 prevede che ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede. Ogni parte deve anticipare le spese per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. L'unica eccezione a
questa regola è rappresentata dalla presenza di una parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In tale ipotesi le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito.
Le voci di spesa di cui le parti devono farsi carico nel processo sono le seguenti: 2) Spese di spedizione, diritti ed indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari 3) Spese di spedizione 4) Diritto di copia e diritto di certificato 5) Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile 6) Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo, contabile 7) Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario 8) Indennità di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario 9) Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile 10) Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo 11) Indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari, degli esperti competenti degli uffici giudiziari penali e civili 12) Spese Escluse 13) Domanda di liquidazione e decadenza 14) Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
A tali spese sono stati aggiunti i seguenti costi del procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (previsti dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n.28 e dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n.180) : 15) Spese di avvio del procedimento |